IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
VISTA : la legge 23 agosto 1989, n.400
VISTO
: il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19" e, in particolare, l'articolo ;
VISTO
: il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio
2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n.6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.45 del 23 febbraio 2020;
VISTO
: il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio
2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n.6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25febbraio 2020;
VISTO
: il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020,
recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n.6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.52 del 1° marzo 2020;
VISTO
: il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020,
recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020 n.6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero
territorio nazionale", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.55 del 4 marzo
2020;
VISTO : il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante " Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.59 dell'8 marzo 2020
VISTO : il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante " Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.59 dell'8 marzo 2020
CONSIDERATO
: che L'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha
dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di
rilevanza internazionale;
VISTA
: la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la
quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
CONSIDERATI
: l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere
particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul
territorio nazionale;
RITENUTO : necessario estendere all'intero territorio nazionale le misure già previste dall'articolo 1 del DPCM 8 marzo 2020;
CONSIDERATO
: inoltre che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e
l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono
necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei
programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;
TENUTO
CONTO : delle indicazioni formulate dal Comitato Tecnico Scientifico di
cui all'art.2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione
Civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute del 7 marzo 2020;
Su
proposta del Ministero della Salute, sentiti i Ministri dell'interno,
della difesa, dell'economia e delle finanze, nonoché i Ministri
dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti,
dell'Univerisità e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e
forestali, dei beni e delle attvità culturali e del turismo, del lavoro e
delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per gli
affari regionali e le autonomie, nonché sentiti il Presidente della
Conferenza dei Presidenti delle regioni;
DECRETA :
ART.1
(Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale)
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'articolo 1 del DPCM 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale;
2. Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assemblamento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
3. La lettera d) dell'articolo 1 del DPCM 8 marzo 2020 è sostituita dalla seguente :
"d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dalle rispettive fedrazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazionoi nazionali e internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti, e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;".
ART.2
(Disposizioni finali)
1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.
2. Dalla data di efficacia delle disposizione del presente decreto cessano di produrre gli effetti le misure di cui agli articoli 2 e 3 del DPCM 8 marzo 2020 ove incompatibili con la disposizione dell'articolo 1 del presente decreto
9 marzo 2020
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