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martedì 10 marzo 2020

DPCM 9/03/2020 - MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI




VISTA : la legge 23 agosto 1989, n.400

VISTO : il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo ;

VISTO : il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.45 del 23 febbraio 2020; 

VISTO : il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25febbraio 2020;

VISTO : il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.52 del 1° marzo 2020;

VISTO : il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.55 del 4 marzo 2020;

VISTO : il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante " Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.59 dell'8 marzo 2020 

CONSIDERATO : che L'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA :  la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

CONSIDERATI : l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale; 

RITENUTO : necessario estendere all'intero territorio nazionale le misure già previste dall'articolo 1 del DPCM 8 marzo 2020;

CONSIDERATO : inoltre che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

TENUTO CONTO : delle indicazioni formulate dal Comitato Tecnico Scientifico di cui all'art.2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute del 7 marzo 2020;

Su proposta del Ministero della Salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonoché i Ministri dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'Univerisità e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attvità culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentiti il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni;


DECRETA : 

ART.1
(Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'articolo 1 del DPCM 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale;

2. Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assemblamento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

3. La lettera d) dell'articolo 1 del DPCM 8 marzo 2020 è sostituita dalla seguente : 

"d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dalle rispettive fedrazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazionoi nazionali e internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti, e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;".


ART.2
(Disposizioni finali) 

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.

2. Dalla data di efficacia delle disposizione del presente decreto cessano di produrre gli effetti le misure di cui agli articoli 2 e 3 del DPCM 8 marzo 2020 ove incompatibili con la disposizione dell'articolo 1 del presente decreto

9 marzo 2020 



 


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