Archivio Pubblicazioni

domenica 8 marzo 2020

DPCM 08/03/2020 - Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale





IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 


VISTA : la legge 23 agosto 1989, n.400

VISTO : il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo ;

VISTO : il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.45 del 23 febbraio 2020; 

VISTO : il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25febbraio 2020;

VISTO : il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.52 del 1° marzo 2020;

VISTO : il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.55 del 4 marzo 2020;

CONSIDERATO : che L'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA :  la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

CONSIDERATI : l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale; 

RITENUTO : necessario procedere a una rimodulazione delle aree nonché individuare ulteriori misure a carattere nazionale;

CONSIDERATO : inoltre che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

TENUTO CONTO : delle indicazioni formulate dal Comitato Tecnico Scientifico di cui all'art.2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute del 7 marzo 2020;

Su proposta del Ministero della Salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonoché i Ministri dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'Univerisità e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attvità culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentiti il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni e, per i profili di competenza, i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte e Veneto;

DECRETA :

ART.1 
(Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle provincie di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia)

1. Allo scopo di contrastare il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle provincie di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, sono adottate le seguenti  misure :

a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrara e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. 

Èconsentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

c) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;

d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonoché delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all' aperto senza la presenza del pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano;

e) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'art.2, comma 1, lettera r);

f) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;

g) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse, e sale bingo, discoteche, e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;

h) sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'art.2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche  in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, coprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie, e univerisità per gli anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilita' di svolgimento di attivita' formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonche' delle attivita' dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, e' da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;

i) l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assemblamenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato 1) lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;

l) sono chiusi i musei e gli altri isituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del Codice dei Beni e del Paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42;

m) sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad  esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i cocorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professionedi medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza, o in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d);

n) sono consentite le attvità di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;


o) sono consentite le attivita' commerciali diverse da quelle  dicui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca unaccesso ai predetti luoghi con  modalita'  contingentate  o  comunqueidonee  a  evitare  assembramenti  di  persone,  tenuto  conto  delledimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al  pubblico,  e tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di  rispettare  la distanza di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d),  tra  i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso  di
violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse; 


  p) sono sospesi i congedi  ordinari  del  personale  sanitario  e
tecnico, nonche' del personale le cui attivita'  siano  necessarie  a

gestire le attivita' richieste dalle unita'  di  crisi  costituite  a

livello regionale;
 



    q) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni,  modalita'  di  collegamento  da  remoto  con   particolare riferimento  a  strutture  sanitarie  e  sociosanitarie,  servizi  di

pubblica utilita' e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di  cui  all'allegato  1  lettera  d),  ed evitando assembramenti; 


    r) nelle giornate festive e prefestive sono  chiuse  le  medie  e

grandi  strutture  di  vendita,  nonche'  gli  esercizi   commerciali

presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni

feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre

le condizioni  per  garantire  la  possibilita'  del  rispetto  della

distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui  all'allegato

1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attivita'  in  caso

di violazione. In presenza di condizioni strutturali o  organizzative
che  non  consentano  il  rispetto  della   distanza   di   sicurezza
interpersonale di un metro di  cui  all'allegato  1  lettera  d),  le
richiamate strutture dovranno  essere  chiuse.  La  chiusura  non  e'
disposta  per  farmacie,  parafarmacie  e  punti  vendita  di  generi
alimentari, il cui  gestore  e'  chiamato  a  garantire  comunque  il
rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di  un  metro  di
cui  all'allegato  1  lettera  d),  con  sanzione  della  sospensione
dell'attivita' in caso di violazione;
 

  s) sono  sospese  le  attivita'  di  palestre,  centri  sportivi,

piscine, centri natatori, centri  benessere,  centri  termali  (fatta

eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti  nei  livelli

essenziali di assistenza), centri culturali, centri  sociali,  centri

ricreativi;


 
    t) sono sospesi gli esami di idoneita' di  cui  all'articolo  121

del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi  presso

gli uffici periferici della motorizzazione  civile  aventi  sede  nei

territori di cui al presente  articolo;  con  apposito  provvedimento

dirigenziale e' disposta, in  favore  dei  candidati  che  non  hanno

potuto sostenere le prove d'esame in ragione  della  sospensione,  la

proroga dei termini previsti dagli articoli 121  e  122  del  decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285.


ART.2 
 (Misure per il contrasto e il contenimento nazionale del diffondersi del virus COVID-19)



  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
COVID-19, sull'intero territorio nazionale si applicano  le  seguenti
misure:





    a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli  eventi
sociali,  in  cui  e'  coinvolto  personale  sanitario  o   personale
incaricato dello svolgimento di  servizi  pubblici  essenziali  o  di
pubblica utilita'; e' altresi' differita a data successiva al termine
di efficacia del presente decreto ogni altra attivita'  convegnistica
o congressuale;





    b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di
qualsiasi natura, ivi  inclusi  quelli  cinematografici  e  teatrali,
svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;


    c) sono sospese le  attivita'  di  pub,  scuole  di  ballo,  sale
giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali  assimilati,
con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso di violazione;
    d) e' sospesa l'apertura dei  musei  e  degli  altri  istituti  e
luoghi della cultura di cui all'articolo  101  del  codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio
2004, n. 42;


    e)  svolgimento  delle  attivita'  di  ristorazione  e  bar,  con
obbligo, a carico del gestore,  di  far  rispettare  la  distanza  di
sicurezza interpersonale di  almeno  un  metro,  con  sanzione  della
sospensione dell'attivita' in caso di violazione;

    f) e' fortemente raccomandato  presso  gli  esercizi  commerciali
diversi da quelli della lettera precedente, all'aperto e  al  chiuso,
che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali  da
consentire un accesso ai predetti luoghi con modalita'  contingentate
o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone,  nel  rispetto
della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro  tra  i
visitatori;


    g) sono sospesi altresi' gli eventi e le competizioni sportive di
ogni ordine e disciplina, svolti in  ogni  luogo,  sia  pubblico  sia
privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi
e competizioni, nonche' delle  sedute  di  allenamento  degli  atleti
agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse,
ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali  casi,
le associazioni e le societa' sportive, a mezzo del proprio personale
medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a  contenere  il
rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i
dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport  di
base e le attivita'  motorie  in  genere,  svolti  all'aperto  ovvero
all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono
ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile  consentire  il
rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di  un  metro  di
cui all'allegato 1, lettera d);


    h) sono sospesi fino al 15 marzo 2020  i  servizi  educativi  per
l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto  legislativo  13  aprile
2017, n. 65, e le attivita' didattiche nelle scuole di ogni ordine  e
grado,  nonche'  la  frequenza  delle  attivita'  scolastiche  e   di
formazione superiore, comprese le Universita'  e  le  Istituzioni  di
Alta  formazione   artistica   musicale   e   coreutica,   di   corsi
professionali, anche regionali, master, universita'  per  anziani,  e
corsi svolti dalle scuole guida, ferma in ogni caso  la  possibilita'
di svolgimento di attivita' formative a distanza; sono esclusi  dalla
sospensione i corsi post universitari  connessi  con  l'esercizio  di
professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in  formazione
specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina  generale,
le attivita' dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonche'  le
attivita' delle scuole dei ministeri dell'interno e  della  difesa  e
dell'economia e delle finanze, a  condizione  che  sia  garantita  la
distanza di sicurezza di cui all'allegato 1 lettera d).  Al  fine  di
mantenere il distanziamento sociale, e' da escludersi qualsiasi altra
forma di aggregazione alternativa;


    i) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o
gemellaggio, le  visite  guidate  e  le  uscite  didattiche  comunque
denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni  ordine
e grado;





    l)  fermo  restando  quanto  previsto  dalla   lettera   h),   la
riammissione nei servizi educativi per l'infanzia di cui  all'art.  2
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di ogni
ordine e grado per assenze dovute a  malattia  infettiva  soggetta  a
notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanita'
del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8
gennaio 1991, di durata superiore a  cinque  giorni,  avviene  dietro
presentazione  di  certificato   medico,   anche   in   deroga   alle
disposizioni vigenti;


    m) i dirigenti scolastici attivano, per  tutta  la  durata  della
sospensione delle attivita' didattiche  nelle  scuole,  modalita'  di
didattica a distanza avuto anche riguardo  alle  specifiche  esigenze
degli studenti con disabilita';  


    n) nelle Universita'  e  nelle  Istituzioni  di  alta  formazione
artistica  musicale  e  coreutica,  per   tutta   la   durata   della
sospensione, le attivita' didattiche  o  curriculari  possono  essere
svolte, ove possibile, con modalita' a  distanza,  individuate  dalle
medesime Universita' e Istituzioni, avuto particolare  riguardo  alle
specifiche esigenze degli studenti con disabilita'; le Universita'  e
le  Istituzioni,   successivamente   al   ripristino   dell'ordinaria
funzionalita', assicurano, laddove ritenuto  necessario  ed  in  ogni
caso  individuandone  le  relative  modalita',  il   recupero   delle
attivita' formative nonche' di  quelle  curriculari  ovvero  di  ogni
altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al
completamento del percorso didattico;


    o) a beneficio degli studenti ai quali non e' consentita, per  le
esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto,
la partecipazione  alle  attivita'  didattiche  o  curriculari  delle
Universita' e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale
e coreutica, tali attivita' possono essere svolte, ove possibile, con
modalita'  a  distanza,  individuate  dalle  medesime  Universita'  e
Istituzioni, avuto anche  riguardo  alle  specifiche  esigenze  degli
studenti con disabilita'; le Universita' e le Istituzioni assicurano,
laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative
modalita', il recupero delle attivita' formative, nonche'  di  quelle
curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia,
che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;  le
assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono
computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali  nonche'
ai fini delle relative valutazioni;


    p) e' fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere
nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e  dei
pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche  diverse  indicazioni  del
personale sanitario preposto;


    q) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalita' e
lungo  degenza,  residenze  sanitarie   assistite   (RSA),   hospice,
strutture  riabilitative  e  strutture  residenziali   per   anziani,
autosufficienti e non,  e'  limitata  ai  soli  casi  indicati  dalla
direzione sanitaria della struttura, che e'  tenuta  ad  adottare  le
misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
   





r) la modalita' di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18
a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, puo' essere applicata, per la
durata dello  stato  di  emergenza  di  cui  alla  deliberazione  del
Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro  a  ogni
rapporto di lavoro subordinato, nel  rispetto  dei  principi  dettati
dalle  menzionate  disposizioni,  anche  in  assenza  degli   accordi
individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art.
22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via  telematica
anche  ricorrendo  alla  documentazione  resa  disponibile  sul  sito
dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;


    s) qualora sia possibile, si raccomanda ai datori  di  lavoro  di
favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie;


    t) con apposito provvedimento dirigenziale e' disposta, in favore
dei candidati che non hanno potuto  sostenere  le  prove  d'esame  in
ragione della sospensione di cui all'art. 1, comma 1, lettera f)  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25  febbraio  2020,
la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285;


    u) tenuto conto delle indicazioni  fornite  dal  Ministero  della
salute,  d'intesa  con  il  coordinatore  degli  interventi  per   il
superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali
del  Servizio  sanitario  nazionale  assicurano  al  Ministero  della
giustizia idoneo supporto per il contenimento  della  diffusione  del
contagio del COVID-19,  anche  mediante  adeguati  presidi  idonei  a
garantire, secondo i protocolli sanitari  elaborati  dalla  Direzione
generale della prevenzione sanitaria del Ministero  della  salute,  i
nuovi ingressi negli istituti penitenziari e  negli  istituti  penali
per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi  sono  posti  in
condizione di  isolamento  dagli  altri  detenuti,  raccomandando  di
valutare  la  possibilita'  di  misure  alternative   di   detenzione
domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalita' telefonica  o
video,  anche  in  deroga  alla  durata  attualmente  prevista  dalle
disposizioni vigenti. In casi eccezionali puo' essere autorizzato  il
colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo  assoluto
una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e
la liberta' vigilata o di modificare i relativi  regimi  in  modo  da
evitare  l'uscita  e  il  rientro   dalle   carceri,   valutando   la
possibilita' di misure alternative di detenzione domiciliare;

    v) l'apertura dei luoghi di culto e' condizionata all'adozione di
misure  organizzative  tali  da  evitare  assembramenti  di  persone,
tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi,  e
tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di  rispettare  la
distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato  1,  lettera
d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle
funebri;

    z) divieto assoluto  di  mobilita'  dalla  propria  abitazione  o
dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena  ovvero
risultati positivi al virus. 

ART.3
(Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale)
 
 


 

 

 



1.  Sull'intero  territorio  nazionale  si  applicano  altresi'  le

seguenti misure:





    a) il personale sanitario si attiene alle appropriate  misure  di

prevenzione per la diffusione delle infezioni  per  via  respiratoria

previste dall'Organizzazione mondiale  della  sanita'  e  applica  le

indicazioni per la sanificazione e  la  disinfezione  degli  ambienti

previste dal Ministero della salute;





    b) e' fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o

affette da patologie croniche o con multimorbilita' ovvero con  stati

di immunodepressione congenita o  acquisita,  di  evitare  di  uscire

dalla  propria  abitazione  o  dimora  fuori  dai  casi  di   stretta

necessita' e di evitare comunque luoghi affollati nei quali  non  sia

possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno

un metro, di cui all'allegato 1, lettera d);



    c) si raccomanda di  limitare,  ove  possibile,  gli  spostamenti

delle persone fisiche ai casi strettamente necessari;





    d) ai soggetti con sintomatologia  da  infezione  respiratoria  e

febbre (maggiore di 37,5° C) e' fortemente raccomandato  di  rimanere

presso il proprio domicilio e  di  limitare  al  massimo  i  contatti

sociali, contattando il proprio medico curante; 



    e) nei  servizi  educativi  per  l'infanzia  di  cui  al  decreto

legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle  scuole  di  ogni  ordine  e

grado, nelle  universita',  negli  uffici  delle  restanti  pubbliche

amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico,

ovvero di maggiore affollamento e  transito,  le  informazioni  sulle

misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 1; 



    f) i  sindaci  e  le  associazioni  di  categoria  promuovono  la

diffusione delle informazioni sulle misure  di  prevenzione  igienico

sanitarie  di  cui  all'allegato  1   anche   presso   gli   esercizi

commerciali; 



    g) e' raccomandato ai comuni  e  agli  altri  enti  territoriali,

nonche' alle associazioni culturali e sportive, di offrire  attivita'

ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal

presente decreto, che promuovano e favoriscano  le  attivita'  svolte

all'aperto, purche' svolte  senza  creare  assembramenti  di  persone

ovvero svolte presso il domicilio degli interessati; 



    h) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle  aree

di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonche' in tutti  i

locali aperti al pubblico, in conformita' alle  disposizioni  di  cui

alla direttiva  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  25

febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonche'

degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle

mani; 



    i) nello svolgimento  delle  procedure  concorsuali  pubbliche  e

private sono adottate opportune misure organizzative volte a  ridurre

i contatti ravvicinati  tra  i  candidati  e  tali  da  garantire  ai

partecipanti la possibilita' di rispettare la distanza di  almeno  un

metro tra di loro, di cui all'allegato 1, lettera d); 


    l) le aziende di trasporto pubblico  anche  a  lunga  percorrenza

adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi; 


    m) chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente  la

data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto  ingresso  in

Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio  epidemiologico,  come

identificate  dall'Organizzazione  mondiale   della   sanita',   deve

comunicare  tale   circostanza   al   Dipartimento   di   prevenzione

dell'azienda sanitaria competente per territorio nonche'  al  proprio

medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera  scelta.  Le

modalita' di trasmissione dei dati ai  servizi  di  sanita'  pubblica

sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica  i

riferimenti dei nominativi e  dei  contatti  dei  medici  di  sanita'

pubblica; ove contattati tramite il numero unico dell'emergenza 112 o

il numero verde appositamente istituito dalla regione, gli  operatori

delle centrali comunicano generalita' e recapiti per la  trasmissione

ai servizi di sanita' pubblica territorialmente competenti.



  2. L'operatore di sanita' pubblica e i servizi di sanita'  pubblica

territorialmente   competenti   provvedono,    sulla    base    delle

comunicazioni di cui al comma 1, lettera m), alla prescrizione  della

permanenza domiciliare, secondo le modalita' di seguito indicate:



    a) contattano telefonicamente e assumono  informazioni,  il  piu'

possibile dettagliate e documentate, sulle zone di  soggiorno  e  sul

percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai

fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;



    b) accertata la necessita' di avviare la sorveglianza sanitaria e

l'isolamento  fiduciario,  informano  dettagliatamente  l'interessato

sulle misure da adottare, illustrandone le modalita' e  le  finalita'

al fine di assicurare la massima adesione;



    c) accertata la necessita' di avviare la sorveglianza sanitaria e

l'isolamento fiduciario,  l'operatore  di  sanita'  pubblica  informa

inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta

da  cui  il  soggetto  e'  assistito  anche  ai  fini  dell'eventuale

certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25  febbraio  2020

0000716 del 25 febbraio 2020);



    d) in caso di necessita'  di  certificazione  ai  fini  INPS  per

l'assenza dal lavoro,  si  procede  a  rilasciare  una  dichiarazione

indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e  al  medico  di  medicina

generale o al pediatra di libera scelta in cui si  dichiara  che  per

motivi  di  sanita'  pubblica   e'   stato   posto   in   quarantena,

specificandone la data di inizio e fine.



  3. L'operatore di sanita' pubblica deve inoltre:



    a) accertare l'assenza  di  febbre  o  altra  sintomatologia  del

soggetto da  porre  in  isolamento,  nonche'  degli  altri  eventuali

conviventi;



    b) informare la persona circa i sintomi,  le  caratteristiche  di

contagiosita', le modalita' di trasmissione della malattia, le misure

da attuare  per  proteggere  gli  eventuali  conviventi  in  caso  di

comparsa di sintomi;



    c) informare la  persona  circa  la  necessita'  di  misurare  la

temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera).



  4. Allo scopo di massimizzare l'efficacia della procedura sanitaria

e' indispensabile  informare  sul  significato,  le  modalita'  e  le

finalita'  dell'isolamento  domiciliare  al  fine  di  assicurare  la

massima adesione e l'applicazione delle seguenti misure:



a)      mantenimento dello stato di isolamento per quattordici  giorni

dall'ultima esposizione;



b)      divieto di contatti sociali;



c)       divieto di spostamenti e viaggi;





    d)  obbligo  di  rimanere  raggiungibile  per  le  attivita'   di

sorveglianza.



  5. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:



    a) avvertire immediatamente il medico di medicina generale  o  il

pediatra di libera scelta e l'operatore di Sanita' Pubblica;



    b) indossare la mascherina  chirurgica  fornita  all'avvio  della

procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;



    c) rimanere nella propria stanza con la porta  chiusa  garantendo

un'adeguata ventilazione naturale, in  attesa  del  trasferimento  in

ospedale, ove necessario.



  6.  L'operatore  di  sanita'   pubblica   provvede   a   contattare

quotidianamente, per avere notizie sulle  condizioni  di  salute,  la

persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia,  dopo

aver consultato il medico di  medicina  generale  o  il  pediatra  di

libera scelta, il medico di sanita' pubblica procede  secondo  quanto

previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della  salute  del  22

febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.



  7. Su tutto il territorio nazionale e' raccomandata  l'applicazione

delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 1.




 

 

ART.4

( Monitoraggio delle misure)
 
 
 


  1.   Il   prefetto    territorialmente    competente,    informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure di cui all'articolo 1, 

 nonche'  monitora  l'attuazione  delle restanti  misure  da  parte  delle  amministrazioni  competenti.   Il prefetto, ove occorra, si avvale  delle  forze  di  polizia,  

 con  ilpossibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco,  nonche'delle  forze  armate,  sentiti  i  competenti  comandi  territoriali,dandone comunicazione 

al Presidente della regione e  della  provincia autonoma interessata.   
 
  2. Salvo che il fatto costituisca  piu'  grave  reato,  il  mancato rispetto degli obblighi 
di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, 
come previsto dall'art. 3, comma4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.  

 

 

ART.5

(Disposizioni finali) 

 

1. Le disposizioni del presente  decreto  producono  effetto  dalladata dell'8 marzo 2020 e  sono  efficaci,  salve  diverse  previsionicontenute nelle singole misure, 

fino al 3 aprile 2020.    

 

 2. Le misure di cui agli articoli 2  e  3  si  applicano  anche  aiterritori di cui  all'art.  1,  ove  per  tali  territori  non  sianopreviste analoghe misure piu' rigorose.  

 
   3. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente  decreto cessano di produrre effetti i decreti del  Presidente  del  Consiglio dei ministri 1° marzo e 4 marzo 2020.  
 
   4. Resta salvo  il  potere  di  ordinanza  delle  Regioni,  di  cuiall'art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.  
 
   5. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano compatibilmente con i rispettivi  statuti 
  e  le  relative  norme  di attuazione.    
 
     
 
Roma, 8 marzo 2020   
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 


 

 

 

 


 






Nessun commento:

Posta un commento

I commenti sono ben accetti, purché non vengano meno le norme del buon senso.

Grazie



Lo Staff / The Staff

American Europen Medical Center
(americaneuropeanmedicalcenter.blogspot.com)
Direttore del sito : Daniel Viennese