IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
VISTA : la legge 23 agosto 1989, n.400
VISTO : il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo ;
VISTO : il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.45 del 23 febbraio 2020;
VISTO : il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25febbraio 2020;
VISTO : il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.52 del 1° marzo 2020;
VISTO : il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.55 del 4 marzo 2020;
CONSIDERATO : che L'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
VISTA : la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
CONSIDERATI : l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
RITENUTO : necessario procedere a una rimodulazione delle aree nonché individuare ulteriori misure a carattere nazionale;
CONSIDERATO : inoltre che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;
TENUTO CONTO : delle indicazioni formulate dal Comitato Tecnico Scientifico di cui all'art.2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute del 7 marzo 2020;
Su proposta del Ministero della Salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonoché i Ministri dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'Univerisità e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attvità culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentiti il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni e, per i profili di competenza, i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte e Veneto;
DECRETA :
ART.1
(Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle provincie di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia)
1. Allo scopo di contrastare il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle provincie di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, sono adottate le seguenti misure :
a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrara e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.
Èconsentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
c) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonoché delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all' aperto senza la presenza del pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano;
e) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'art.2, comma 1, lettera r);
f) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
g) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse, e sale bingo, discoteche, e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;
h) sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'art.2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, coprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie, e univerisità per gli anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici anche territoriali e locali e da soggetti
privati, ferma in ogni caso la possibilita' di svolgimento di
attivita' formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici
in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in
medicina generale, nonche' delle attivita' dei tirocinanti delle
professioni sanitarie. Al fine di mantenere il distanziamento
sociale, e' da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione
alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in
presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;
i) l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assemblamenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato 1) lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
l) sono chiusi i musei e gli altri isituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del Codice dei Beni e del Paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42;
m) sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i cocorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professionedi medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza, o in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d);
n) sono consentite le attvità di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
o) sono
consentite le attivita' commerciali diverse da quelle dicui
alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca unaccesso
ai predetti luoghi con modalita' contingentate
o comunqueidonee a
evitare assembramenti di
persone, tenuto conto
delledimensioni
e delle caratteristiche dei locali aperti al
pubblico, e tali
da garantire ai frequentatori la possibilita' di rispettare
la distanza
di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), tra i visitatori,
con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso di
violazione.
In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non
consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di
un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
p) sono sospesi i congedi ordinari
del personale sanitario e
tecnico,
nonche' del personale le cui attivita'
siano necessarie a
gestire
le attivita' richieste dalle unita'
di crisi costituite
a
livello
regionale;
q) sono adottate, in tutti i casi
possibili, nello svolgimento di riunioni, modalita'
di collegamento da
remoto con particolare riferimento a
strutture sanitarie e
sociosanitarie, servizi di
pubblica
utilita' e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19,
comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale
di un metro di cui all'allegato
1 lettera d), ed evitando
assembramenti;
r) nelle giornate festive e prefestive
sono chiuse le
medie e
grandi strutture
di vendita, nonche'
gli esercizi commerciali
presenti
all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni
feriali,
il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre
le
condizioni per garantire
la possibilita' del
rispetto della
distanza
di sicurezza interpersonale di un metro di cui
all'allegato
1
lettera d), con sanzione della sospensione dell'attivita' in
caso
di
violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative
che non
consentano il rispetto
della distanza di
sicurezza
interpersonale
di un metro di cui all'allegato
1 lettera d), le
richiamate
strutture dovranno essere chiuse.
La chiusura non e'
disposta per
farmacie, parafarmacie e
punti vendita di
generi
alimentari,
il cui gestore e'
chiamato a garantire
comunque il
rispetto
della distanza di sicurezza interpersonale di
un metro di
cui all'allegato
1 lettera d),
con sanzione della
sospensione
dell'attivita'
in caso di violazione;
s) sono
sospese le attivita'
di palestre, centri
sportivi,
piscine,
centri natatori, centri benessere, centri
termali (fatta
eccezione
per l'erogazione delle prestazioni rientranti
nei livelli
essenziali
di assistenza), centri culturali, centri
sociali, centri
ricreativi;
t) sono sospesi gli esami di idoneita'
di cui
all'articolo 121
del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso
gli
uffici periferici della motorizzazione
civile aventi sede
nei
territori
di cui al presente articolo; con apposito provvedimento
dirigenziale
e' disposta, in favore dei
candidati che non
hanno
potuto
sostenere le prove d'esame in ragione
della sospensione, la
proroga
dei termini previsti dagli articoli 121
e 122 del
decreto
legislativo
30 aprile 1992, n. 285.
ART.2
(Misure per il contrasto e il contenimento nazionale del diffondersi del virus COVID-19)
1. Allo scopo di contrastare e contenere il
diffondersi del virus
COVID-19,
sull'intero territorio nazionale si applicano
le seguenti
misure:
a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i
meeting e gli eventi
sociali, in
cui e' coinvolto
personale sanitario o
personale
incaricato
dello svolgimento di servizi pubblici
essenziali o di
pubblica
utilita'; e' altresi' differita a data successiva al termine
di
efficacia del presente decreto ogni altra attivita' convegnistica
o
congressuale;
b) sono sospese le manifestazioni, gli
eventi e gli spettacoli di
qualsiasi
natura, ivi inclusi quelli
cinematografici e teatrali,
svolti
in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
c) sono sospese le attivita'
di pub, scuole
di ballo, sale
giochi,
sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati,
con
sanzione della sospensione dell'attivita' in caso di violazione;
d) e' sospesa l'apertura dei musei
e degli altri
istituti e
luoghi
della cultura di cui all'articolo
101 del codice
dei beni
culturali
e del paesaggio, di cui al decreto legislativo
22 gennaio
2004,
n. 42;
e)
svolgimento delle attivita'
di ristorazione e
bar, con
obbligo,
a carico del gestore, di far
rispettare la distanza
di
sicurezza
interpersonale di almeno un
metro, con sanzione
della
sospensione
dell'attivita' in caso di violazione;
f) e' fortemente raccomandato presso
gli esercizi commerciali
diversi
da quelli della lettera precedente, all'aperto e al
chiuso,
che
il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da
consentire
un accesso ai predetti luoghi con modalita'
contingentate
o
comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel
rispetto
della
distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i
visitatori;
g) sono sospesi altresi' gli eventi e le
competizioni sportive di
ogni
ordine e disciplina, svolti in ogni luogo,
sia pubblico sia
privato;
resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi
e
competizioni, nonche' delle sedute di
allenamento degli atleti
agonisti,
all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse,
ovvero
all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi,
le
associazioni e le societa' sportive, a mezzo del proprio personale
medico,
sono tenute ad effettuare i controlli idonei a
contenere il
rischio
di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i
dirigenti
e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di
base
e le attivita' motorie in
genere, svolti all'aperto
ovvero
all'interno
di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono
ammessi
esclusivamente a condizione che sia possibile
consentire il
rispetto
della distanza di sicurezza interpersonale di
un metro di
cui
all'allegato 1, lettera d);
h) sono sospesi fino al 15 marzo 2020 i
servizi educativi per
l'infanzia
di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 13 aprile
2017,
n. 65, e le attivita' didattiche nelle scuole di ogni ordine e
grado, nonche'
la frequenza delle
attivita' scolastiche e di
formazione
superiore, comprese le Universita'
e le Istituzioni
di
Alta formazione
artistica musicale e
coreutica, di corsi
professionali,
anche regionali, master, universita'
per anziani, e
corsi
svolti dalle scuole guida, ferma in ogni caso
la possibilita'
di
svolgimento di attivita' formative a distanza; sono esclusi dalla
sospensione
i corsi post universitari connessi con
l'esercizio di
professioni
sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in
formazione
specialistica,
i corsi di formazione specifica in medicina
generale,
le
attivita' dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonche' le
attivita'
delle scuole dei ministeri dell'interno e
della difesa e
dell'economia
e delle finanze, a condizione che
sia garantita la
distanza
di sicurezza di cui all'allegato 1 lettera d).
Al fine di
mantenere
il distanziamento sociale, e' da escludersi qualsiasi altra
forma
di aggregazione alternativa;
i) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le
iniziative di scambio o
gemellaggio,
le visite guidate
e le uscite
didattiche comunque
denominate,
programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine
e
grado;
l)
fermo restando quanto
previsto dalla lettera
h), la
riammissione
nei servizi educativi per l'infanzia di cui
all'art. 2
del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di ogni
ordine
e grado per assenze dovute a
malattia infettiva soggetta
a
notifica
obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanita'
del
15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8
gennaio
1991, di durata superiore a cinque giorni,
avviene dietro
presentazione di
certificato medico, anche
in deroga alle
disposizioni
vigenti;
m) i dirigenti scolastici attivano,
per tutta la
durata della
sospensione
delle attivita' didattiche nelle scuole,
modalita' di
didattica
a distanza avuto anche riguardo
alle specifiche esigenze
degli
studenti con disabilita';
n) nelle Universita' e
nelle Istituzioni di
alta formazione
artistica musicale
e coreutica, per
tutta la durata
della
sospensione,
le attivita' didattiche o curriculari
possono essere
svolte,
ove possibile, con modalita' a
distanza, individuate dalle
medesime
Universita' e Istituzioni, avuto particolare
riguardo alle
specifiche
esigenze degli studenti con disabilita'; le Universita' e
le Istituzioni,
successivamente al ripristino
dell'ordinaria
funzionalita',
assicurano, laddove ritenuto
necessario ed in
ogni
caso individuandone le
relative modalita', il
recupero delle
attivita'
formative nonche' di quelle curriculari
ovvero di ogni
altra
prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al
completamento
del percorso didattico;
o) a beneficio degli studenti ai quali non
e' consentita, per le
esigenze
connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto,
la
partecipazione alle attivita'
didattiche o curriculari
delle
Universita'
e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale
e
coreutica, tali attivita' possono essere svolte, ove possibile, con
modalita' a
distanza, individuate dalle
medesime Universita' e
Istituzioni,
avuto anche riguardo alle
specifiche esigenze degli
studenti
con disabilita'; le Universita' e le Istituzioni assicurano,
laddove
ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative
modalita',
il recupero delle attivita' formative, nonche'
di quelle
curriculari,
ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia,
che
risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le
assenze
maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono
computate
ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonche'
ai
fini delle relative valutazioni;
p) e' fatto divieto agli accompagnatori dei
pazienti di permanere
nelle
sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei
pronto
soccorso (DEA/PS), salve specifiche
diverse indicazioni del
personale
sanitario preposto;
q) l'accesso di parenti e visitatori a
strutture di ospitalita' e
lungo degenza,
residenze sanitarie assistite
(RSA), hospice,
strutture riabilitative
e strutture residenziali
per anziani,
autosufficienti
e non, e' limitata
ai soli casi
indicati dalla
direzione
sanitaria della struttura, che e'
tenuta ad adottare
le
misure
necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
r)
la modalita' di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18
a
23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, puo' essere applicata, per la
durata
dello stato di
emergenza di cui
alla deliberazione del
Consiglio
dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni
rapporto
di lavoro subordinato, nel rispetto dei
principi dettati
dalle menzionate
disposizioni, anche in
assenza degli accordi
individuali
ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art.
22
della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica
anche ricorrendo
alla documentazione resa
disponibile sul sito
dell'Istituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;
s) qualora sia possibile, si raccomanda ai
datori di lavoro
di
favorire
la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie;
t) con apposito provvedimento dirigenziale
e' disposta, in favore
dei
candidati che non hanno potuto
sostenere le prove
d'esame in
ragione
della sospensione di cui all'art. 1, comma 1, lettera f) del
decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 25
febbraio 2020,
la
proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto
legislativo
30 aprile 1992, n. 285;
u) tenuto conto delle indicazioni fornite
dal Ministero della
salute, d'intesa
con il coordinatore
degli interventi per
il
superamento
dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali
del Servizio
sanitario nazionale assicurano
al Ministero della
giustizia
idoneo supporto per il contenimento
della diffusione del
contagio
del COVID-19, anche mediante
adeguati presidi idonei
a
garantire,
secondo i protocolli sanitari
elaborati dalla Direzione
generale
della prevenzione sanitaria del Ministero
della salute, i
nuovi
ingressi negli istituti penitenziari e
negli istituti penali
per
minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in
condizione
di isolamento dagli
altri detenuti, raccomandando
di
valutare la
possibilita' di misure
alternative di detenzione
domiciliare.
I colloqui visivi si svolgono in modalita' telefonica o
video, anche
in deroga alla
durata attualmente prevista
dalle
disposizioni
vigenti. In casi eccezionali puo' essere autorizzato il
colloquio
personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto
una
distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e
la
liberta' vigilata o di modificare i relativi
regimi in modo
da
evitare l'uscita
e il rientro
dalle carceri, valutando
la
possibilita'
di misure alternative di detenzione domiciliare;
v) l'apertura dei luoghi di culto e'
condizionata all'adozione di
misure organizzative
tali da evitare
assembramenti di persone,
tenendo
conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e
tali
da garantire ai frequentatori la possibilita' di rispettare
la
distanza
tra loro di almeno un metro di cui all'allegato
1, lettera
d).
Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle
funebri;
z) divieto assoluto di
mobilita' dalla propria
abitazione o
dimora
per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero
risultati
positivi al virus.
ART.3
(Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale)
1. Sull'intero
territorio nazionale si
applicano altresi' le
seguenti
misure:
a) il personale sanitario si attiene alle
appropriate misure di
prevenzione
per la diffusione delle infezioni
per via respiratoria
previste
dall'Organizzazione mondiale della sanita'
e applica le
indicazioni
per la sanificazione e la disinfezione
degli ambienti
previste
dal Ministero della salute;
b) e' fatta espressa raccomandazione a
tutte le persone anziane o
affette
da patologie croniche o con multimorbilita' ovvero con stati
di
immunodepressione congenita o
acquisita, di evitare
di uscire
dalla propria
abitazione o dimora
fuori dai casi
di stretta
necessita'
e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non
sia
possibile
mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno
un
metro, di cui all'allegato 1, lettera d);
c) si raccomanda di limitare,
ove possibile, gli
spostamenti
delle
persone fisiche ai casi strettamente necessari;
d) ai soggetti con sintomatologia da
infezione respiratoria e
febbre
(maggiore di 37,5° C) e' fortemente raccomandato di
rimanere
presso
il proprio domicilio e di limitare
al massimo i contatti
sociali,
contattando il proprio medico curante;
e) nei
servizi educativi per
l'infanzia di cui
al decreto
legislativo
13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di
ogni ordine e
grado,
nelle universita', negli
uffici delle restanti
pubbliche
amministrazioni,
sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico,
ovvero
di maggiore affollamento e
transito, le informazioni
sulle
misure
di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 1;
f) i
sindaci e le
associazioni di categoria
promuovono la
diffusione
delle informazioni sulle misure di prevenzione
igienico
sanitarie di
cui all'allegato 1
anche presso gli
esercizi
commerciali;
g) e' raccomandato ai comuni e
agli altri enti
territoriali,
nonche'
alle associazioni culturali e sportive, di offrire attivita'
ricreative
individuali alternative a quelle collettive interdette dal
presente
decreto, che promuovano e favoriscano
le attivita' svolte
all'aperto,
purche' svolte senza creare
assembramenti di persone
ovvero
svolte presso il domicilio degli interessati;
h) nelle pubbliche amministrazioni e, in
particolare, nelle aree
di
accesso alle strutture del servizio sanitario, nonche' in tutti i
locali
aperti al pubblico, in conformita' alle
disposizioni di cui
alla
direttiva del Ministro
per la pubblica
amministrazione 25
febbraio
2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonche'
degli
utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle
mani;
i) nello svolgimento delle
procedure concorsuali pubbliche
e
private
sono adottate opportune misure organizzative volte a ridurre
i
contatti ravvicinati tra i
candidati e tali
da garantire ai
partecipanti
la possibilita' di rispettare la distanza di
almeno un
metro
tra di loro, di cui all'allegato 1, lettera d);
l) le aziende di trasporto pubblico anche
a lunga percorrenza
adottano
interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;
m) chiunque, a partire dal quattordicesimo
giorno antecedente la
data
di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso
in
Italia
dopo aver soggiornato in zone a rischio
epidemiologico, come
identificate dall'Organizzazione mondiale
della sanita', deve
comunicare tale
circostanza al Dipartimento di
prevenzione
dell'azienda
sanitaria competente per territorio nonche'
al proprio
medico
di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta.
Le
modalita'
di trasmissione dei dati ai servizi di
sanita' pubblica
sono
definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i
riferimenti
dei nominativi e dei contatti
dei medici di
sanita'
pubblica;
ove contattati tramite il numero unico dell'emergenza 112 o
il
numero verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori
delle
centrali comunicano generalita' e recapiti per la trasmissione
ai
servizi di sanita' pubblica territorialmente competenti.
2. L'operatore di sanita' pubblica e i
servizi di sanita' pubblica
territorialmente competenti
provvedono, sulla base
delle
comunicazioni
di cui al comma 1, lettera m), alla prescrizione della
permanenza
domiciliare, secondo le modalita' di seguito indicate:
a) contattano telefonicamente e
assumono informazioni, il
piu'
possibile
dettagliate e documentate, sulle zone di
soggiorno e sul
percorso
del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai
fini
di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;
b) accertata la necessita' di avviare la
sorveglianza sanitaria e
l'isolamento fiduciario,
informano dettagliatamente l'interessato
sulle
misure da adottare, illustrandone le modalita' e le
finalita'
al
fine di assicurare la massima adesione;
c) accertata la necessita' di avviare la
sorveglianza sanitaria e
l'isolamento
fiduciario, l'operatore di
sanita' pubblica informa
inoltre
il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta
da cui
il soggetto e'
assistito anche ai fini dell'eventuale
certificazione
ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25
febbraio 2020
0000716
del 25 febbraio 2020);
d) in caso di necessita' di
certificazione ai fini
INPS per
l'assenza
dal lavoro, si procede
a rilasciare una
dichiarazione
indirizzata
all'INPS, al datore di lavoro e al medico
di medicina
generale
o al pediatra di libera scelta in cui si
dichiara che per
motivi di
sanita' pubblica e'
stato posto in
quarantena,
specificandone
la data di inizio e fine.
3. L'operatore di sanita' pubblica deve
inoltre:
a) accertare l'assenza di
febbre o altra
sintomatologia del
soggetto
da porre
in isolamento, nonche'
degli altri eventuali
conviventi;
b) informare la persona circa i
sintomi, le caratteristiche di
contagiosita',
le modalita' di trasmissione della malattia, le misure
da
attuare per proteggere
gli eventuali conviventi
in caso di
comparsa
di sintomi;
c) informare la persona
circa la necessita'
di misurare la
temperatura
corporea due volte al giorno (la mattina e la sera).
4. Allo scopo di massimizzare l'efficacia
della procedura sanitaria
e'
indispensabile informare sul
significato, le modalita'
e le
finalita' dell'isolamento domiciliare
al fine di assicurare la
massima
adesione e l'applicazione delle seguenti misure:
a)
mantenimento dello stato di isolamento per
quattordici giorni
dall'ultima
esposizione;
b)
divieto di contatti sociali;
c)
divieto di spostamenti e viaggi;
d) obbligo di
rimanere raggiungibile per le attivita'
di
sorveglianza.
5. In caso di comparsa di sintomi la persona
in sorveglianza deve:
a) avvertire immediatamente il medico di
medicina generale o il
pediatra
di libera scelta e l'operatore di Sanita' Pubblica;
b) indossare la mascherina chirurgica
fornita all'avvio della
procedura
sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;
c) rimanere nella propria stanza con la
porta chiusa garantendo
un'adeguata
ventilazione naturale, in attesa del
trasferimento in
ospedale,
ove necessario.
6.
L'operatore di sanita'
pubblica provvede a
contattare
quotidianamente,
per avere notizie sulle condizioni di
salute, la
persona
in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo
aver
consultato il medico di medicina generale
o il pediatra
di
libera
scelta, il medico di sanita' pubblica procede
secondo quanto
previsto
dalla circolare n. 5443 del Ministero della
salute del 22
febbraio
2020, e successive modificazioni e integrazioni.
7. Su tutto il territorio nazionale e'
raccomandata l'applicazione
delle
misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 1.
ART.4
( Monitoraggio delle misure)
1. Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure di cui all'articolo 1,
nonche' monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto, ove occorra, si avvale delle forze di polizia,
con ilpossibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche'delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali,dandone comunicazione
al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il mancato rispetto degli obblighi
di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale,
come previsto dall'art. 3, comma4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.
ART.5
(Disposizioni finali)
1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalladata dell'8 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsionicontenute nelle singole misure,
fino al 3 aprile 2020.
2. Le misure di cui agli articoli 2 e 3 si applicano anche aiterritori di cui all'art. 1, ove per tali territori non sianopreviste analoghe misure piu' rigorose.
3. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo e 4 marzo 2020.
4. Resta salvo il potere di ordinanza delle Regioni, di cuiall'art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.
5. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti
e le relative norme di attuazione.
Roma, 8 marzo 2020
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